domenica, giugno 15, 2008

I dati ambientali sono VOSTRI!


Foto di Mindgutter (su Flickr)

Il 1° Ottobre del 1957, l'allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi firmava lo "statuto degli impiegati civili dello stato", il cui art. 15 stabiliva:

"L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio e non può dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratta di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura (...). L'impiegato (...) rilascia a chi ne abbia interesse, copie di estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal capo del servizio".
Come potete immaginare, praticamente tutti gli atti della pubblica amministrazione sono rimasti segreti fino al 1990, anno in cui la L. 241, stabiliva (art. 25) che
"Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi (...). La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata (...). Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art.24 e devono essere motivati".
Finalmente, per ogni atto, si passava da uno stato di default "segreto" a uno stato di default "pubblico", se non fosse che, a quanto pare, la scappatoia c'era lo stesso, visto che l'art.24 prevede un'ampia casistica di esclusioni, e soprattutto, chi fa la richiesta, deve dimostrare un legittimo interesse, valutato da quella stessa pubblica amministrazione...

Sembrerà strano, ma parecchi dirigenti della PA sono rimasti al 1990 (se non al 1957) mentre per noi che siamo interessati ai dati ambientali le cose sono cambiate, ECCOME!

Proprio nel 1990, la direttiva 90/313/CEE stabiliva il diritto dei cittadini ad accedere a tutte le informazioni inerenti lo stato dell'ambiente e "solo" sette anni dopo, il governo italiano con il D.Lgs. 39/1997 ha stabilito che:
"le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, SENZA CHE QUESTI DEBBA DIMOSTRARE IL PROPRIO INTERESSE".
Vi sembra utopico? Macchè, la direttiva 2003/4/CE rincarava la dose, stabilendo che (art.3) :
1) L'informazione è messa a disposizione del richiedente entro 30 giorni (60 se la richiesta è complessa)
2) se la richiesta è troppo generica o le informazioni sono troppe, il limite diventa al massimo di 60 giorni
3) la genericità di una richiesta non consente alla pubblica amministrazione di far finta di niente. Anzi, questa deve mettere a disposizione del richiedente i propri funzionari per capire di quali contenuti egli ha bisogno.
Meglio ancora dedicava un intero articolo (art. 7) alla diffusione (spontanea) dell'informazione ambientale, indicando quali informazioni devono essere attivamente diffuse (comma 2) e come (database su internet), rimarcando (art. 8) che devono essere anche aggiornate, precise e confrontabili.
Questa direttiva è diventata una LEGGE DELLO STATO ITALIANO (il D. Lgs. 195/2005).

Perciò, da tre anni a questa parte ogni Arpa, ogni Provincia, ogni Regione, ogni Ente Parco (compresi quelli, come il Parco di Bracciano e Martignano, che ad oggi e dopo nove anni dall'istituzione non ha sul sito nemmeno un jpeg della zonazione...) devono pubblicare tempestivamente e con precisione tutti i dati di cui dispongono. Se non li hanno messi in rete, ve li devono comunque dare, senza che voi dobbiate motivare nulla, ne fare alcuna richiesta scritta.

Ora che lo sapete, fatevi valere!