lunedì, settembre 24, 2007

Armi di infrazione di massa


Molti di voi avranno sentito parlare della "Procedura di infrazione", un meccanismo attraverso il quale l'unione europea verifica la conformità dell'operato degli stati membri nei confronti della normativa comunitaria.

Può sembrare che si tratti di questioni prevalentemente burocratiche, ma non c'è impressione più sbagliata: la corte di giustizia europea vigila sul rispetto delle norme, anche (e nel nostro caso soprattutto) in materia ambientale.
Potete dare una occhiata alle procedure di infrazione che il nostro paese si è attirato (fonte: Ministero delle politiche comunitarie) da quando esiste questo strumento:
Affari economici e finanziari 9
Affari esteri 2
Affari interni 7
Agricoltura 5
Ambiente 64
Appalti 20
Comunicazioni 3
Concorrenza e aiuti di stato3
Energia 6
Fiscalità e dogane19
Giustizia 2
Istruzione, università e ricerca2
Lavoro e affari sociali 16
Libera circolazione dei capitali 1
Libera circolazione delle merci 9
Libera circolazione delle persone 1
Libera prestazione dei servizi e professioni10
Pesca 4
Salute22
Trasporti 7
Tutela dei consumatori 1
Come si vede l'ambiente, in questa triste classifica, fa la parte del leone.

Se poi avete la curiosità di andare a vedere per quale motivo si proceda così tanto nei nostri confronti, andate pure alla maschera di interrogazione del sito della Curia europaea, e inserite la magica parola "habitat", per vedere cosa succede.

In prevalenza, rispetto alle altre motivazioni l'italia ha subito e continua a subire, c'è una lunga serie di procedimenti che spesso termina in una condanna (o nel migliore dei casi con interventi correttivi in extremis) per il non rispetto della direttiva habitat, quella che ha istituito la rete Natura 2000 e gli strumenti ad essa collegati (Valutazione di incidenza e Piano di Gestione).

Ma di che si tratta precisamente? Nel 1993, con la direttiva Habitat, si è stabilito che ogni stato UE delimitasse dei siti di interesse comunitario (SIC), istituiti per proteggere aree di territorio nelle quali si trovano habitat naturali (o anche seminaturali) rari e delle zone di protezione speciale (ZPS), nelle quali soggiornano periodicamente specie di uccelli divenute rare (qui trovate il database e le cartografie dei siti).
In queste zone si devono adoperare tutti quei provvedimenti necessari a conservare quelle specie e quegli habitat. E qui sta il punto della discordia, perchè la rete natura 2000 è nata per preservare le specie attraverso una conservazione attiva, che deve mirare al risultato.

Il cuore della direttiva è l'art.6, che recita:

1. [...] gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali [...] e delle specie [...] presenti nei siti.

E qui sorgono le prime domande: quante sono le misure necessarie? quando un piano può dirsi appropriato? come si stabilisce la conformità di misure di tipo amministrativo ad esigenze di tipo ecologico? E sopratutto, aggiungo io, come fa il gestore “istituzionale” di un sito a fronteggiare adeguatamente la sua inevitabile ignoranza in materia?

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative [...].
Anche se la frase sembra vaga, lo stato di conservazione di un habitat si può stabilire con sufficiente precisione: numero e consistenza delle specie presenti, presenza di minacce, trend evolutivo dell'ecosistema. Se un habitat naturale risulta particolarmente degradato (in un SIC) o il contingente di una specie aviaria rara (per le ZPS) o di altro gruppo sistematico (per i SIC) risulta in diminuzione, e non sono state realizzate tempestive misure correttive, si rischia una condanna.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito[...]

Anche questo comma è foriero di procedure di infrazione. Il significato è inequivocabile: qualunque attività organizzata (dalla sagra paesana alla realizzazione di una strada, dal taglio selettivo del bosco alle concessioni sulle spiagge di un lago) è soggetta a una procedura di valutazione degli impatti che questa attività comporta sul sito. Addirittura, la valutazione deve essere fatta anche se ciò non accade dentro il sito ma nelle sue vicinanze; purchè i suoi impatti su quest'ultimo siano chiari ed evidenti.

Chi legge attentamente queste righe, si renderà conto che non è previsto nessun divieto. La logica di questa normativa infatti è quella di ottenere il risultato della conservazione responsabilizzando chi le aree le gestisce. Molte cose possono essere concesse, purchè adeguatamente bilanciate da una politica di monitoraggio e di intervento attiva.

Il rovescio della medaglia è che in Italia (abituata alla dicotomia consentito-vietato) questo approccio non è stato affatto capito, come a dire che tutto, più o meno, si può fare.
E' sufficiente consultare il database delle procedure di infrazione per rendersi conto di come l'italico amministratore abbia fino a poco tempo fa schifato le aree “Natura 2000”, per poi considerarle, in qualche caso, la peste bubbonica di ogni piano regolatore.

E' emblematico il caso della famigerata funivia realizzata e delle piste da sci "ritoccate" (Giunta Formigoni) nell'alta Lombardia, spianando una torbiera ricca di specie endemiche e relitte e tirando giù un numero di alberi triplo rispetto a quanto previsto dalla valutazione di impatto ambientale dell'opera (qui la lista completa dei danni). E infatti, è appena arrivata la condanna della corte di giustizia europea.

Nel prossimo post vi spiegherò come un semplice cittadino possa innescare una procedura di infrazione (casomai qualcuno fosse interessato...)