RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di superare, nel termine fissato di due mesi, le procedure di infrazione n. 2006/2131 e 2006/4043 promosse dalla Commissione europea, con pareri motivati del 28 giugno 2006, per incompleto e insufficiente recepimento ed errata attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, da parte della normativa statale e regionale, nonché le procedure di infrazione 2004/4926 e 2004/4242, che alla stessa data del 28 giugno 2006 hanno dato origine a ricorsi alla Corte di giustizia da parte della Commissione europea per contrasto della normativa delle regioni Veneto e Sardegna con le disposizioni della citata direttiva 79/409/CEE; RITENUTA, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire prima dell’imminente apertura della stagione venatoria 2006/2007 per evitare la non approvazione da parte della Commissione europea dei Programmi di sviluppo rurale, che comporterebbe gravissimi danni per l’intero comparto agricolo nazionale; Fantastico! Abbiamo fatto una serie di figuracce sulla conservazione della natura e ci andiamo a giustificare (di fronte a chi?? ai cacciatori??) dicendo sostanzialmente che l'unione ci ha costretti a provvedere minacciando di non approvare i PSR e di conseguenza di tagliarci i rubinetti dei fondi destinati all'agricoltura. Ma che bella figura! A 27 anni di distanza dalla Direttiva "Uccelli" e a 14 dalla Direttiva "Habitat", dopo aver concepito delle normative volutamente posticipate, monche e compromissorie (la prima delle quali, va detto per onestà, nell'era di Edo Ronchi..) ci mettiamo una pezza non ammettendo che la conservazione della natura deve essere un valore in quanto tale, ma scrivendo SOLO e chiaramente che non potevamo fare altrimenti! E vabbè, mi consolo leggendo e riportando i contenuti più significativi.
Non c'è peggior sintomo di arretratezza culturale (di stampo tutto italiano) delle fallimentari politiche di governo del territorio.
Lo sa bene la commissione europea che nelle procedure di infrazione 2131, 4043, (entrambe quest'anno), "rinforzando" quelle che già ci aveva contestato nel 2004 (e precisamente la 4242 e la 4926) - la bellezza di quattro in tutto - ci è andata giù in modo molto pesante, sbugiardando la tattica recalcitrante che il precedente ministro Matteoli aveva adottato nei confronti delle condanne UE, recepite sempre in modo ambiguo e in "zona Cesarini" rispetto alle salatissime multe che (per fortuna) ci sarebbero state comminate in caso di mancate modifiche alle nostre disposizioni normative.
E, almeno per il momento, Pecoraro Scanio ci ha fatto mettere una pezza il giorno dopo ferragosto con un decreto legge (che, anche se reiterabile, ha efficacia temporanea) il cui testo si può leggere qui.
Prima di commentare i contenuti, mi diverto un po' a farvi notare alcuni "ritenuto" che precedono la disposizione normativa. Trattandosi di un decreto legge, emanabile solo per motivi di necessità e urgenza, lo strumento del DL deve essere giustificato. Ma in questo caso le "giustificazioni" mettono a nudo il pressapochismo, il ritardo cronico, la scarsa lungimiranza e la sottomissione alle lobby che caratterizzano buona parte della politica italiana.
Ecco come viene motivato:
Da oggi, il regime di protezione delle ZPS prevede, tra le altre cose:
il divieto di preapertura della stagione di caccia,
il divieto di cacciare prima di ottobre ad esclusione degli ungulati, che comunque devono essere sottoposti a caccia di selezione,
il divieto di effettuare ripopolamenti al di fuori delle aziende faunistico venatorie,
il divieto di realizzare discariche o aree di trattamento dei rifiuti,
l'obbligo di mettere in sicurezza gli elettrodotti per evitare il pericolo di uccisione di uccelli per collisione o elettrocuzione,
norme di salvaguardia che in regime transitorio impongono una moratoria sulla realizzazione di centrali eoliche, impianti di risalita e piste da sci, elettrodotti, le manifestazioni fuoristrada motorizzate.
Infine l'Art. 7, in merito alla caccia, stabilisce che
“Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, e comunque di durata non superiore ad un anno, che devono essere motivati specificamente in ordine all’assenza di altre soluzioni soddisfacenti e alla tipologia di deroga applicata e devono essere adottati caso per caso in base all’analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979. Le deroghe”
mettendo fine, mi auguro, allo strapotere in materia venatoria delle regioni.
Concludo con una pacata considerazione: W l'Europa.
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